Gara del 22/5/2022 CASTREZZATO – SOVERE CALCIO (risultato finale 0-0)
Con il ricorso, regolarmente presentato con pec. in data 22 maggio 2022 ore 20,54, la società Sovere Calcio sostiene che la società Castrezzato ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età in quanto al 18º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Gavazzeni Nicholas nato il 3-4-1999, con il calciatore nº 13 Cropelli Renato, nato il 13-12-1996, chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.
Quindi effettivamente, come risulta dagli atti di gara la società Castrezzato ha sostituito il calciatore nº 8 Gavazzeni Nicholas nato il 3-4-1999, col calciatore nº 13 Cropelli Renato, nato il 13-12-1996 rimanendo così, per alcuni minuti, con solo due calciatori giovani anziché con i tre previsti.
Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/3 lett b) pag. 245 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori,
– 2 calciatori nati dal 01.01.1998 e
– 1 calciatore nato dal 01.01.1999
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
– espulsione dal campo;
– casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Dato atto che la società Castrezzato non ha inviato deduzioni.
A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicarela sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 10 del C.G.S.
PQM DELIBERA
a) di comminare alla Società Castrezzato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.