Gara del 5/10/2022 CASNIGO – SORISOLESE A.S.D. Con PEC del 6.10.2022 la società POL. SORISOLESE A.S.D. ha regolarmente preannunciato e proposto ricorso in merito alla gara in epigrafe, inviandone copia nei termini e nelle modalità previste dal C.G.S. a questo Ufficio e alla società A.C.D. CASNIGO, la quale, per quanto in atti, non ha provveduto a depositare le proprie controdeduzioni. Nel merito la società POL. SORISOLESE A.S.D. lamenta il mancato impiego (obbligatorio) da parte della società A.C.D. CASNIGO di n. 2 calciatori nati dal 01.01.2000 in poi e di n. 1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi, come da C.U. LND n. 5 del 4.08.2022. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società A.C.D. CASNIGO, nello svolgimento della gara, ha di fatto disatteso la regola in esame, poiché al 12º minuto del secondo tempo sostituiva il n. 9 (anno2000) con il n. 19 (anno 1992) e al 18º minuto del secondo tempo il n.11 (anno 2002) per il n. 17 (anno 1999). Pertanto, il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento. Alla luce dei predetti rilievi, il Giudice Sportivo DELIBERA a) di accogliere il ricorso della società POL. SORISOLESE A.S.D.; b) di comminare alla società A.C.D. CASNIGO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 10, comma 1e 6, C.G.S.); c) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.