Bergamo

– Tutto come previsto: la Gavarnese si vede assegnare i tre punti a tavolino nella partita contro l’Adrense, disputata il 29 settembre scorso e conclusasi sul campo col risultato di 0-0.

Di seguito il dispositivo del giudice sportivo: “Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.21 del 3.10.2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Gavarnese.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nel corso della gara la società Adrense ha schierato dall’inizio della gara il calciatore Valota Daniele in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU No 20 del 26-9-13 CRL. La società Adrense non ha inviato controdeduzioni di merito. Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col no 4 alla gara di che trattasi. Rilevato che, come da C.U. n 20 datato 26/9/2013 del CRL pag 738, il calciatore risulta squalificato per una gara del campionato e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara. Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della Società Adrense la sanzione sportiva della perdita della gara.

Visto l’art 17 del C.G.S.

DELIBERA P.Q.S.

a) di comminare alla Società Adrense la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 17 delC.G.S, nonché l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

b) di squalificare il calciatore Valota Daniele della Società Adrense per una ulteriore gara.

c) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 6/11/2013 il dirigente accompagnatore sig. Quadri Fabio Gianmario della Società Adrense;

d) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.