Riportiamo le decisioni del giudice sportivo in merito a Capriate-Sabbio, sfida di Terza E, andata in scena domenica.
“Nella fattispecie, successivamente alla segnatura di una rete da parte della società avversaria, alcuni calciatori della società U.S.O. CAPRIATE A.S.D., nell’occasione non identificati, rincorrevano il direttore di gara, il quale, a causa di una violenta spinta da dietro, cadeva a terra.
La predetta caduta provocava all’arbitro fuoriuscita di sangue dal naso e stato confusionale per alcuni secondi.
L’arbitro, prontamente soccorso dal massaggiatore della società U.S.O.CAPRIATE A.S.D., non era più in condizioni psico-fisiche per poter far proseguire la gara e per l’effetto ne decretava la sospensione.
– Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri ” (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
– che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”;
P.T.M.
a) infligge alla società USO CAPRIATE ASD le sanzioni sportive di cui alla delibera emessa, nonché quelle previste dal C.U. n. 104/A 2014 All. A, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016)
b) di comminare alla soc. U.S.O. CAPRIATE A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3
c) di comminare alla società U.S.O. CAPRIATE A.S.D. l’ammenda di euro 80,00 per responsabilità oggettiva nei confronti dei calciatori non identificati che si rendevano protagonisti della predetta condotta;
d) di squalificare il dirigente accompagnatore PAGNONCELLI GIUSEPPE della soc. U.S.O. CAPRIATE A.S.D. fino al 10/11/2017;
e) di squalificare il calciatore della società U.S.O. CAPRIATE A.S.D. GASPANI STEFANO in qualità di capitano, non avendo l’arbitro identificato i responsabili;
f) nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano gli altri provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
PERDITA DELLA GARA
AMMENDA
Euro 80,00 CAPRIATE A.S.D. Responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Vedi delibera
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/11/2017
PAGNONCELLI GIUSEPPE (CAPRIATE A.S.D.)
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE A
Gaspani Stefano (Capriate)
Successivamente alla segnatura di una rete da parte della società avversaria, alcuni calciatori della società U.S.O. CAPRIATE A.S.D., nell’occasione non identificati, rincorrevano il direttore di gara, il quale, a causa di una violenta spinta da dietro, cadeva a terra.
La predetta caduta provocava all’arbitro fuoriuscita di sangue dal naso e stato confusionale per alcuni secondi.
L’arbitro, prontamente soccorso dal massaggiatore della società U.S.O.CAPRIATE A.S.D., non era più in condizioni psico-fisiche per poter far proseguire la gara e per l’effetto ne decretava la sospensione. Pertanto, per quanto sopra, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 4, lett. d),e 3, comma 2, C.G.S.”.