Continuano i consigli dello Studio Mazzoleni & Partners in materia di fisco ai tempi del CoronaVirus. Questa volta ci occupiamo del rimborso delle spese sostenute per i dispositivi di sicurezza.
<E’ stato pubblicato di recente il bando “Impresa Sicura”, attuativo dell’art. 43 del DL 18/2020 convertito, che consente alle imprese di ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.
Andiamo di seguito ad individuare i punti chiave di tale Bando, allegando alla presente circolare il testo integrale dello stesso per ulteriori approfondimenti:
- Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando tutte le imprese (esclusi i professionisti, almeno per ora), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- avere sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
- Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. A tal fine, sono agevolabili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
- Le spese di cui al punto precedente devono sottostare ai seguenti requisiti:
- devono essere effettuate a partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data di presentazione della domanda (a rilevare è la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso);
- il costo complessivo sostenuto non deve essere inferiori a 500 euro;
- devono essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa ed essere effettuate con modalità tracciabili, quali bonifico, bancomat, carte di credito, assegno (non sono quindi ammessi gli acquisti effettuati in contanti).
- le fatture di acconto possano essere ammesse, ma solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura dei DPI.
- Le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo (emerge, quindi la non cumulabilità tra il rimborso derivante dal bando e il credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi
di lavoro). - E’ possibile partecipare a tale bando, seguendo un’apposita procedura a sportello le cui prenotazioni inizieranno il prossimo 11 maggio alle ore 9.00 e che sarà caratterizzata dalle seguenti fasi:
– FASE 1: Prenotazione del Rimborso;
– FASE 2: Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso;
– FASE 3: Compilazione e Istruttoria della domanda di Rimborso. - Il rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro>.
Dott. Davide Locatelli