Bergamo
– Ko a tavolino per l’Olimpia contro la Polisportiva Colognola (Terza Categoria girone A). Questa la decisione del giudice, presa in quanto i rossoblù di Borgo Palazzo hanno schierato un giocatore classe 2001 senza la deroga del CRL Lombardia, obbligatoria in questo caso, in quanto ritenuto “calciatore giovane”, e che quindi può prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, salvo appunto deroghe concesse dal CRL. Sul campo era maturato uno 0-0. Con questa vittoria la Polisportiva Colognola si avvicina in classifica proprio ai cugini cittadini (12 punti contro i 13 dell’Olimpia). Di seguito il dispositivo del giudice.
Partita Polisportiva Colognola 2012-Agnelli Olimpia
La Soc. POLISPORTIVACOLOGNOLA2012 ha regolarmente inviato nei termini e con le modalità previste dagli artt. 29 e 42 comma 1 del C.G.S. un reclamo avverso la gara in oggetto.
Con tale reclamo la Soc. POLISPORTIVACOLOGNOLA2012 segnala che il giocatore CORNEO FRANCESCO della soc. AGNELLI OLIMPIA ha partecipato alla gara pur non avendo nessuna deroga da parte del CRL LOMBARDIA LND con riferimento alla sua giovane età (art.34 comma 3 NOIF).
Visti gli atti ufficiali in possesso di questo Giudice Sportivo risulta che il calciatore CORNEO FRANCESCO ha partecipato alla gara in oggetto.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista all’art. 12, comma 5, del C.G.S. (art.34 comma 3 NOIF).
P.Q.S. DELIBERA
a) di accogliere il reclamo presentato dalla Soc. POLISPORTIVACOLOGNOLA2012 non addebitando la tassa in quanto non versata
b) di comminare alla Società AGNELLI OLIMPIA la sanzione perdita della gara per 0 – 3
c) di squalificare fino al 09/12/2016 il dirigente accompagnatore MARCELLO VINCENZO della Soc. AGNELLI OLIMPIA