Due articoli del contratto di abbonamento dell’Atalanta relativo alla stagione agonista 2018-2019 costituivano “clausole vessatorie”. L’ha stabilito l‘Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato chiudendo il procedimento avviato il 7 gennaio scorso a carico del club nerazzurro, obbligato per legge a pubblicare l’estratto della sentenza sul proprio sito ufficiale.
Il provvedimento di chiusura è datato il 27 novembre scorso. Il procedimento denominato “CV200 Atalanta – clausole rimborso biglietti” è sfociato nella deliberazione di “condanna” da parte dell’Antitrust sul mancato riconoscimento del diritto al rimborso contenuto negli articoli 1 e 5 all’interno dei “Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2018-2019”. Tali condizioni escludevano il diritto al rimborso pro quota degli abbonamenti in caso di variazioni di data, orario e luogo di disputa delle partite casalinghe del campionato di serie A tranne nei casi di inadempimento colpevole della società (articolo 5) per le gare a porte chiuse, con settori dello stadio chiusi o in campo neutro disposte per Legge e per decisione dell’autorità pubblica o sportiva, comprese le spese di trasferta, “con esclusione espressa dell’impossibilità di prestazione per responsabilità oggettiva”.
La norma del club in termini di rimborso si rifaceva all’ex articolo 1218 del Codice di Procedura Civile, secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In quell’annata, causa inizio del cantiere della Curva Nord, erano state disputate a Reggio Emilia le ultime due giornate in casa contro Genoa e Sassuolo, dopo averci giocato anche le qualificazioni di Europa League con Sarajevo, Hapoel Haifa e Copenaghen (playoff di andata).