SECONDA CATEGORIA GIRONI A, B, C, I, TSOCIETA’

Ammenda di 60 euro al San Paolo Soncino
Ammenda di 20 euro all’Acov Verdello
ALLENATORI
Squalifica fino all’1/3/2019 a Paolati Danilo (Lallio)
Squalifica fino al 17/2/2019 a Alfano Domenico (Pessano)
Squalifica fino al 30/1/2019 a Casali Nicola (Boccaleone)
CALCIATORI
DUE GARE a Niang Cheikh (Arcene, 1+1), Nesi Edoardo (Antoniana), Tufano Alessio (Oriens)
UNA GARA a Ravanelli Alberto (Arcene), Chignoli Francesco (Arcene), Merati Alex (Arcene), Al Jaghouti Abdelwafi (Cene), Zappella Nicholas (Immacolata Alzano), Pezzoli Aldo (Leffe Exora), Capelli Cristian (Oratorio Albino), Begnini Luca (San Tomaso), Bonacorsi Lorenzo (Rovetta), Breno Andrea (Rovetta), Silvestre Brotons Victor (Suisio), Sammataro Simone (Antoniana), Agostinelli Renato (Boltiere), Magoni Lorenzo (Brembillese), Martinelli Alex (Calcio Leffe), Vertemati Matteo (Calusco), Rudelli Loris Giovanni (Gandinese), Ghirardi Roberto (Immacolata Alzano), Trussardi Leonardo (Polisportiva Bergamo Alta), Marinelli Mattia (United 2002), Castelletti Simone (Villa d’Ogna), Consolandi Luca (Calcense), Gorlani Luca (Pianenghese), Resconi Daniele (Team Oratorio Pumenengo), Giavaldi Luca (Casaletto), Francavilla Stefano (Doverese), Volpi Simone (Issese), Bettini Alessandro (Monte Cremasco), Lucini Paioni Claudio (Palazzo Pignano), Olivari Alessandro (Pieranica), Consolandi Fabio (San Paolo Soncino), Mistrulli Michele (Oriens), Esposito Alessio (Pessano), Travaglini Simone (Villanova), Bueti Daniele (Trezzanese), Domi Emiljan (Pessano)

TERZA CATEGORIA GIRONI A, B, C, D, E
GARA DEL 16/12/2018 TAVERNOLA – BAGNATICA
Dagli atti ufficiali di gara risulta che, al 9° minuto del secondo tempo, il direttore gara sospendeva in via definitiva l’incontro per aver subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro per le cause di cui si dirà, come da certificato medico versato in atti.
Di fatto, al 9° minuto del secondo tempo, il direttore di gara notificava al sig. FORESTI STEFANO, capitano della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, il provvedimento di seconda ammonizione, per l’effetto decretandone l’espulsione.
Di tal ché, attorno al direttore di gara si formava immediatamente un capannello di persone.
Di lì a poco, con fare minaccioso, sopraggiungeva il sig. FORESTI STEFANO, il quale colpiva l’arbitro con un violento calcio al ginocchio sinistro, tanto doloroso da costringerlo a rinunciare alla direzione della gara. Subìto l’atto violento, al fine di provocarne l’intervento e di ricevere l’opportuna assistenza, l’ufficiale di gara cercava di richiamare l’attenzione dei dirigenti della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, ma invano. La predetta richiesta, anzi, veniva platealmente ignorata dai predetti dirigenti, in particolare nella persona dei sigg.ri FENAROLI MARIO e POLINI GIANCARLO, i quali, senza curarsi delle condizioni del direttore di gara, reiteravano le proteste inveendo nei confronti di quest’ultimo con inopportune espressioni irriguardose ed ingiuriose.
Nel mentre, alcuni calciatori della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, non meglio identificati, cercavano il contatto fisico con il direttore di gara, insultandolo. Tra questi, veniva identificato il sig. MORZENTI ALBERTO EUGENIO, il quale rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose ed intimidatorie, in particolare di minaccia alla di lui incolumità.
La bagarre non degenerava ulteriormente solo grazie all’intervento dei calciatori della A.S.D. BAGNATICA CALCIO 2015, i quali, di forza, riuscivano ad allontanare gli avversari occupati nelle predette condotte. Successivamente intervenivano i dirigenti della A.S.D. BAGNATICA CALCIO 2015, i quali, al contrario degli avversi colleghi, si facevano carico dell’incolumità del direttore di gara scortandolo fino al suo spogliatoio e poi alla sua autovettura. Durante tale operazione, il sig. FORESTI STEFANO, con fare minaccioso, tentava di scavalcare la recinzione dell’impianto, cercando, ancora una volta, di raggiungere il direttore di gara, a una decina di metri da lui, reiterando le ingiurie e le minacce, in particolare di morte, tentativo reso vano solo grazie all’intervento da alcun compagni di squadra che lo trattenevano con la forza.
Raggiunta la propria autovettura, il direttore di gara veniva avvicinato da un capannello di sostenitori della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, i quali a lui si rivolgevano con espressioni indecorose ed irriguardose, condotta peraltro reiterata.
Una volta in auto, il direttore di gara veniva raggiunto dal sig. FORESTI STEFANO, il quale, evidentemente ancora non ravvedutosi per quanto già rappresentato, scagliava i propri parastinchi contro il suddetto veicolo, senza arrecare alcun danno.
Abbandonato l’impianto sportivo, il direttore di gara si recava presso il P.S. dell’Ospedale SS. Capitanio e Gerosa di Lovere, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio sinistro con prognosi di 5 giorni salvo complicazioni.
Tutto ciò premesso, questo Giudice, alla luce dei fatti sin qui emersi e riversati nel referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 11bis e 19 C.G.S., nonché delle disposizioni di cui al Comunicato FIGC n. 104/A del 17.12.2014, stante la gravità degli accadimenti rilevati, ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni afferenti tutte le condotte registrate agli atti e relative ai seguenti tesserati:
SIG. FORESTI STEFANO, calciatore e capitano della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA: a parere di questo organo giudicante, al tesserato sono addebitabili diversi illeciti sportivi disciplinari, in particolare la responsabilità per condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, atto ad oggi punito dall’art. 11bis
C.G.S. di recentissima introduzione (C.U. n. 19/A F.I.G.C. del 7.12.2018). Ai sensi della norma in parola, in particolare del comma 1, “Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una
azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. Pertanto, secondo la lettera della norma in esame, ai fini della configurabilità della fattispecie, l’atto violento deve essere intenzionale e teso a un male fisico ovvero tradursi in un atto impulsivo non dominato e connotato da altrettanta intenzionale aggressività, che, peraltro, per definizione, non può che essere tale. Nel caso di specie, da quanto emerso, non vi è chi non veda la perimetrazione della condotta del tesserato al precetto di cui all’art. 11bis C.G.S., peraltro reiterata, laddove, al termine della gara, il sig. Foresti Stefano tentava di scavalcare la recinzione dell’impianto sportivo per raggiungere l’arbitro una seconda volta, tentativo reso vano solo grazie all’intervento dei suoi compagni di squadra che lo trattenevano con la forza. La medesima aggressività si palesava altresì con il lancio dei parastinchi contro l’autovettura dell’ufficiale di gara, colpendola, fatti che, per essere avvenuti in un lasso di tempo sufficientemente ampio, non pare possano essere parzialmente scriminati dalla continuazione della condotta violenta, ma ad ogni modo ritenuta assorbente rispetto a tutte le altre.
Alla luce di quanto sopra, questo organo giudicante ritiene applicabile alla condotta del sig. FORESTI STEFANO l’art. 11bis C.G.S., commi 1, e relativa sanzione di cui al comma 2, in misura pari a 1 anno e 6 mesi di squalifica (fino al 12.06.2020), assorbente rispetto alle condotte e alle rispettive sanzioni di cui all’art. 19 C.G.S.
SIG. MORZENTI ALBERTO EUGENIO: la condotta del tesserato della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA non può che essere giudicata e sanzionata ai sensi del modificato art. 19 C.G.S., comma 4, lett. b), e per l’effetto determinabile in 3 giornate di squalifica per le espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose, intimidatorie e di minaccia dell’incolumità dell’ufficiale di gara.
SIGG.RI FENAROLI MARIO e POLINI GIANCARLO: i due dirigenti della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, da quanto emerso dal referto arbitrale, non si curavano della richiesta di aiuto e delle condizioni fisiche del direttore di gara, aggredito dal sig. Foresti Stefano e accerchiato dai suoi compagni di squadra, anzi, approfittando di quel frangente per aderire alle proteste dei propri calciatori nei confronti dell’ufficiale di gara, accompagnate da inopportune espressioni irriguardose ed ingiuriose, rischiando in tal modo di far ulteriormente degenerare la tensione in campo. Per tali motivi, a fronte dell’incomprensibile, inopportuna oltre che indecorosa condotta dei due tesserati, questo organo giudicante ritiene congrua l’inibizione di entrambi i tesserati fino al 24.03.2019 (art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S.).
POL. D. COMUNALE TAVERNOLA:
a) ai sensi della delibera FIGC di cui al C.U. n. 104/A del 17.12.2015, le società dilettantistiche i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli ufficiali di gara, nelle sanzioni definitive di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sono onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui all’allegato A per il numero delle partite casalinghe (nel caso di specie il costo medio gara di euro 55,00 per 13 incontri casalighi). Pertanto, alla luce dei fatti che qui ci occupano, in particolare della condotta violenta ai danni del direttore di gara ad opera del sig. Foresti Stefano e della relativa quantificazione della sanzione, accertati i presupposti della fattispecie sanzionatoria in esame, si ritiene applicabile tale disposizione di cui al C.U. n. 104/A del 17.12.2015.
b) per il comportamento di alcuni dei propri calciatori, non meglio identificati, i quali, insultandolo, cercavano il contatto fisico con il direttore di gara immediatamente dopo l’aggressione subìta ad opera del sig. Foresti Stefano, è altresì legittimo ritenere direttamente sanzionabile per responsabilità oggettiva l’associazione sportiva POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, sanzione da determinarsi nella somma di euro 90,00 (art. 4 C.G.S.).
P.Q.M.
DELIBERA
– Di omologare il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione (POL. D. COMUNALE TAVERNOLA – ASD BAGNATICA CALCIO 2015 (0 – 3);
– di comminare a carico del sig. FORESTI STEFANO, tesserato della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, la squalifica di 1 anno e 6 mesi (fino al 12.06.2020)(artt. 19 e 11bis, commi 1 e 2, C.G.S.);
– di comminare a carico del sig. MORZENTI ALBERTO EUGENIO, tesserato della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA la squalifica di 3 giornate (art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.;
– di comminare ai sigg.ri FENAROLI MARIO e POLINI GIANCARLO, tesserati della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, l’inibizione fino al 24.03.2019 (art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S.);
– di comminare alla POL. D. COMUNALE TAVERNOLA la sanzione pecuniaria di euro 90,00 per responsabilità oggettiva (art. art. 4 C.G.S.)
– di comminare alla POL. D. COMUNALE TAVERNOLA la sanzione pecuniaria così determinata ai sensi del C.U. FIGC n. 104/A del 17.12.2015;
– l’obbligo a carico della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA di risarcire in favore del direttore di gara tutti i danni patiti, documentalmente accertati e cagionati dalla condotta violenta del sig. FORESTI STEFANO, obbligato in solido alla rifusione dei predetti;
– l’obbligo a carico della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA di attivarsi in ordine all’organizzazione e gestione di almeno un incontro mensile obbligatorio e fino al termine del campionato di competenza, a far tempo da gennaio fino ad aprile 2019, avente ad oggetto tutte le norme e le disposizioni circa la responsabilità per condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, in particolare tutte quelle citate nella presente delibera. Ai predetti incontri dovranno partecipare tutti i tesserati della POL. D. COMUNALE TAVERNOLA, nessuno escluso, nondimeno quelli inibiti e/o squalificati, con obbligo di redazione di apposito verbale contenente l’elenco dei presenti e la descrizione dei temi trattati. Il verbale dovrà essere debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della società, da tutti i dirigenti e, in generale, da tutti i tesserati obbligati a parteciparvi come prescritto, nonché inviato, anche a mezzo email, alla Delegazione Provinciale di Bergamo. Gli assenti agli incontri dovranno recuperarli con le medesime modalità di registrazione di cui sopra;
– di disporre l’invio degli atti ufficiali di gara alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

Gara del 16/12/2018 PONTIDA BRIANTEA – AURORA TERNO
Dai documenti ufficiali si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa al 22° del secondo tempo perché i calciatori della società ASD AURORA TERNO abbandonavano il terreno di gioco, rinunciando così a disputare l’incontro, per solidarietà nei confronti del compagno di squadra sig. DABRE ABDOULAYE, il quale riferiva all’arbitro di essere stato oggetto di un’espressione discriminatoria di carattere razziale ad opera dei tesserati della società ASD PONTIDA BRIANTEA al momento dei fatti presenti in panchina. Di contro, per quanto in atti, si rileva che il direttore di gara, pur trovandosi a soli 20 metri dalla predetta panchina, nulla percepiva riguardo l’insulto oggetto di protesta da parte dei calciatori della ASD AURORA TERNO, circostanza peraltro dallo stesso ribadita nel referto ufficiale che, come noto, assurge a fonte privilegiata di prova.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Soc. ASD AURORA TERNO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 (ai sensi dell’art. 12 comma 1 del C.G.S.)
b) di comminare alla società ASD AURORA TERNO l’ammenda di euro 50,00 per responsabilità oggettiva dei propri calciatori per aver arbitrariamente deciso di abbandonare il terreno di gioco rinunciando a disputare l’incontro;
c) di comminare alla soc. ASD AURORA TERNO un punto di penalizzazione come previsto dall’art. 17 comma 1 e 3 del nuovo C.G.S.

SOCIETA’
Ammenda di 180 euro (90+90) al Tavernola
Ammenda di 50 euro all’Aurora Terno
Ammenda di 50 euro (30+20) all’Agnelli Olimpia
Ammenda di 30 euro alla Sorisolese
DIRIGENTI
Inibizione fino al 24/03/2019 a Fenaroli Mario (Tavernola)
Inibizione fino al 10/02/2019 a Ghirardelli Imerio (Tavernola)
ALLENATORI
Squalifica fino al 24/03/2019 a Polini Giancarlo (Tavernola)
CALCIATORI
Squalifica fino al 12/06/2020 a Foresti Stefano (Tavernola)
TRE GARE a Morzenti Alberto Eugenio (Tavernola)
DUE GARE a Cottini Davide (Aurora Terno), Defendi William (Filago), Gamba Marco (Pontida), Borin Giovanni (Sportiva San Carlo)
UNA GARA a Preite Omar (Agnelli Olimpia), Innocenti Andrea (Amatori 85 Brembate), Noris Ivan (Costa Mezzate), Dordi Oscar (Curnasco), Martinoli Nicola (Curnasco), Facheris Giuseppe (Futura Madone), Ferrario Alessandro (Misano), Limatola Francesco (Misano), Passera Giorgio (Osio Sopra), Cuni Adriano (Solzese), Baggi Gabriele (Sorisolese), Cavagna Raymi (Valserina), Carissimi Luca (Agnelli Olimpia), Ferrari Matteo (Agnelli Olimpia), Bosoni Gianfranco (Brembate Sopra), Curti Alex (Fratelli Calvi), Gamba Marco (Fulgor Canonica), Ronchetti Roberts (Giovanile Trealbe), Rossoni Mattia Angelo (Real Fara Rock)