Il risultato di Excelsior-Nembrese (Seconda Categoria girone B, 1a giornata) diventa 3-0 a tavolino, dopo il 2-3 maturato sul campo. La decisione del giudice è dovuta all’impiego, da parte della Nembrese, di Ciro Nasto, che invece doveva scontare un turno di squalifica maturato nella scorsa stagione. Di seguito il dispositivo integrale del giudice.

Gara del 9/ 9/2018 EXCELSIOR SEZ. CALCIO ASD – NEMBRESE CALCIO
La S.S. EXCELSIOR ASD ha presentato reclamo, nei tempi e modi previsti, avverso la società USD NEMBRESE CALCIO per la gara in oggetto.
La Società USD NEMBRESE CALCIO ha presentato le controdeduzioni nei tempi e modi previsti.
Visto e letto il reclamo, dagli atti ufficiali di gara risulta che la società USD NEMBRESE CALCIO ha utilizzato durante la gara in oggetto il calciatore NASTO CIRO che risultava squalificato per una giornata nel campionato PLAYOFF SECONDA CATEGORIA 2017/2018 così come risulta dal Comunicato Ufficiale Nº66 del 17/05/2018 Poiché il calciatore risulta tesserato per la stessa società, la giornata di squalifica è da scontare nella categoria di riferimento dell’età anagrafica dello stesso giocatore nella stagione corrente 2018/2019.
Infatti, vale la pena di ricordare che la sanzione di che trattasi è un residuo della passata stagione: va quindi fatto riferimento all’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva che regola la questione, in particolare dispone al comma 2 che: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice”. Inoltre il comma 3 dispone che: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Tale comma 6 dispone che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali
la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3…”.
Rilevata pertanto violazione delle norme citate, occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
Il reclamo è quindi fondato e va accolto.
PQS
DELIBERA
a) di comminare alla Società USD NEMBRESE CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
b) di comminare alla società USD NEMBRESE CALCIO l’ammenda di € 60,00.
c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore NASTO CIRO della società USD NEMBRESE
CALCIO.
d) di inibire fino al 26/10/2018 il dirigente accompagnatore della società USD NEMBRESE CALCIO signor BONASSOLI DOMENICO
e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.