Così si legge sul comunicato CRL dell’8 aprile 2025:

Reclamo della società ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA – Campionato Promozione – Girone C

GARA del 30.03.2025 tra ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA – US CALCIO GORLE ASD C.U. n. 9 VB del C.R.L. datato 03.04.2025
[OMISSIS]
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
parzialmente il reclamo e per l’effetto ridetermina la sanzione a carico del calciatore VALLI ANDREA, riducendo la squalifica fino al 04/04/2026. Ridetermina altresì la sanzione pecuniaria di cui alla lett. a) della delibera impugnata, riducendola alla somma di € 200,00. Conferma nel resto. Stante l’accoglimento parziale, dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata. La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall’art. 78, co. 4, C.G.S.