Di seguito il comunicato odierno del Giudice sportivo CRL in merito al match di domenica tra Fiorente Bergamo e Gorle:

Dagli atti ufficiali di gara, sentito in proposito l’arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 1.4.2025 ore 15,13 si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 48′ e 30” del secondo tempo. Infatti: “Al 48’30, la gara è stata sospesa perché, subito dopo la rete del 2-1 del Fiorente1946 Colognola, il capitano numero 9 Valli Andrea voleva ritardare la ripresa di gioco rimanendo nella metà campo avversaria. A quel punto, lo invitavo a mettersi nella propria metà campo per poter riprendere il gioco. Lui protestava vivacemente nei miei confronti, pertanto, provvedevo ad ammonirlo. Dopo ciò, esibivo il cartellino giallo per le proteste, subito dopo, si avvicinava con la sua faccia a sfiorare la mia in modo minaccioso e aggressivo, mentre pronunciava nuovamente insulti: .… OMISSIS. Pertanto, provvedevo ad espellerlo. Nell’istante in cui alzavo il braccio per mostrare il cartellino rosso, lui avvicinava la testa alla mia in modo minaccioso, facendomi indietreggiare, e colpendomi con la sua mano destra in modo molto forte sul mio braccio destro dove tenevo li cartellino, all’altezza dell’avambraccio, causandomi un forte dolore. Subito dopo, veniva immediatamente bloccato da almeno 3-4 compagni, ……. ma, mentre lo trattenevano, continuava a cercare di venire verso di me con tutte le sue forze mantenendo un comportamento molto aggressivo. Tale condotta mi spaventava al punto da non essere più in grado di proseguire nella direzione della gara nei restanti 30 secondi, Sospesa la gara, la stessa condotta veniva reiterata da Valli anche in zona spogliatoi dove solo grazie all’intervento fattivo dei dirigenti dei suoi compagni di squadra veniva ripristinata la calma. Uscito dal centro sportivo mi recavo all’ospedale di Tradate dove a seguito di esami strumentali e visita medica … OMISSIS.” Inoltre con la su citata mail il direttore di gara invia il Verbale di pronto soccorso rilasciato dalla ASST dei Sette Laghi di Tradate in data 30.3.2025, dal quale si evince che l’arbitro, arrivato al pronto soccorso in tale data ore 19,56 e dimesso con prognosi di giorni OMISSIS alle ore 22,00 del medesimo giorno, a seguito dell’aggressione subita durante la gara ha riportato “trauma all’avambraccio con verosimile stiramento”. Peraltro con la mail citata l’arbitro precisa ” ….., confermo che l’intensità del colpo ha fatto sì che io provassi un forte dolore all’avambraccio destro oltre al fatto che ha causato un modesto edema nella zona interessata. Anche arrivato al pronto soccorso la situazione rimaneva la medesima. Il motivo della sospensione è che la condotta del N. 9 Valli Andrea (Fiorente 1946 Colognola) mi spaventava al punto da non essere più in grado di proseguire nella direzione della gara ……. . Nel referto ho scritto “nuovamente insulti” perché nel mentre che ho notificato il cartellino giallo il N. 9 Valli Andrea ha iniziato ad insultarmi con: “sei una testa di cazzo” “coglione”. Dunque poi quando lui si avvicina con la sua faccia a sfiorare la mia in modo minaccioso e aggressivo mi ha insultato nuovamente come appunto scrivo. Inoltre allego il Verbale del Pronto Soccorso … OMISSIS”. Quindi la situazione di minacce, aggressività e violenza nei confronti del direttore di gara come su indicato lo intimorivano tanto da determinarlo a ritenere definitivamente sospesa la gara a far tempo dal 48,30º del 2º tempo: infatti anche se l’atto violento è stato posto in essere dal solo calciatore Valli Andrea la sua accentuata e volontaria aggressività ed il suo comportamento gravemente e pesantemente minaccioso non si è limitato ad un solo episodio, ma, sebbene bloccato da ben quattro compagni di squadra, ha tentato più volte di raggiungere il direttore di gara. Il comportamento del capitano della società Fiorente 1946 Colognola, signor Valli Andrea, data la circostanza in cui si è verificato, appare del tutto gratuito, inspiegabile ed ingiustificato e va adeguatamente sanzionato in quanto, peraltro, configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del direttore di gara.

Visto L’articolo 35 del CGS.
PQM.
DELIBERA
1) Di comminare alla società Fiorente 1946 Colognola l’ammenda di Euro 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore;
2) Di comminare alla società Fiorente 1946 Colognola la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) Di squalificare il calciatore Valli Andrea della società Fiorente 1946 Colognola fino al 4-4-2029.
4) Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e successive modificazioni (CU della FIGC nº 49/A del 12-10-2022), per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione nº 258 dell’11 giugno 2019.