Come riportato sul sito FIGC sezione Giovani, si pubblica il seguente testo e il relativo link:
A seguito delle recenti disposizioni governative ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e delle relative specifiche richieste dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il proprio sito istituzionale, ha pubblicato le risposte ai quesiti posti in merito allo svolgimento della pratica sportiva di contatto.
Nello specifico, come riportato dalle FAQ pubblicate, sul tema sport di contatto e relativi allenamenti – punto 2 – viene comunicato che “le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento”.
Per quanto attiene l’attività delle Scuole Calcio, viene comunicato che “l’attività deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto, a livello individuale. Non è quindi possibile fare partire di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria”.
A seguire, si specifica inoltre che “le Leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020″; che coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM; che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”. ”