I divieti dell’ordinanza lombarda ormai li conosciamo. Ma cosa succede a livello sportivo nel resto d’Italia? Il Dipartimento per lo Sport ha provato a rispondere ai tanti dubbi attraverso le risposte ai quesiti pervenuti allo stesso dipartimento. Di seguito tutte le F.A.Q. che provano a chiarire i tanti dubbi circolati nelle ultime giornate.

1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale.

2. Quali sono le discipline di contatto?
Per l’elenco degli sport di contatto vietati alla luce della nuova normativa, fare riferimento al decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020, pubblicato su questo sito. (cliccare su “allegato”).

3. Cosa si intende per “attività individuale”?
Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile che, all’interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali.

4. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, è possibile, per gli sport di contatto, continuare gli allenamenti secondo modalità individuali?
Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett. d, numero 1), le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Inoltre, il numero 2) della predetta lett. d) prevede che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Ciò significa che, anche per gli sport dilettantistici di contatto, di cui al decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, è possibile effettuare gli allenamenti in forma individuale o, comunque, rispettando i protocolli di sicurezza delle rispettive federazioni.

5. Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra.

6. È possibile proseguire con le competizioni dilettantistiche di livello regionale?
Gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, possono svolgersi regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Parimenti, gli allenamenti finalizzati alle competizioni di cui sopra possono continuare in forma “ordinaria”.

7. Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell’istruttore?
L’allenamento individuale si deve necessariamente svolgere nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la presenza dell’istruttore ad assistere agli allenamenti individuali.

8. Le attività sportive ludico-amatoriali sono vietate solo in relazione agli sport di contatto?
Sì. Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett.d n.2, sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Pertanto, per quanto riguarda gli sport non da contatto, l’attività ludico amatoriale può continuare.

9. Sto organizzando un torneo/campionato amatoriale di sport di contatto (calcetto, basket…), per cui ho richiesto ai partecipanti l’iscrizione e il tesseramento ad un EPS: l’attività rientra tra le attività ludico-amatoriali?
Il tesseramento da solo non è elemento sufficiente a definire un’attività sportiva come svolta a livello dilettantistico o amatoriale: a riguardo, è necessario far riferimento alla natura dell’attività svolta. Nel caso di specie, la qualifica stessa dell’attività induce a ritenere che si tratti di attività ludico amatoriale, pertanto vietata ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020.

10. Cosa si intende per attività sportiva organizzata?
Per “attività sportiva organizzata” si intende quell’attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, che comporta il rispetto di specifiche previsioni connesse al tesseramento e al vincolo sportivo (ad es. la presenza del tecnico sportivo abilitato e tesserato, la nomina di un medico sociale ma soprattutto l’osservanza dello specifico protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19, registrato presso il CONI e l’Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla FSN/DSA/EPS di appartenenza).

11. Chi pratica l’attività sportiva organizzata?
Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, per le quali sussiste l’obbligo della certificazione di idoneità sportiva.

12. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base?
Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.

13. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale?
Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali o regionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.

14. Cosa si intende per tecnico sportivo abilitato?
Tutti i tecnici sportivi che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

15. Cosa si intende per ufficiale di gara abilitato?
Tutti gli ufficiali di gara abilitati che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

16. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?
L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

17. I calciatori di Terza categoria della FIGC possono continuare a competere in questo torneo dilettantistico del campionato italiano di calcio?
No, sono vietate tutte le attività degli sport di contatto per tesserati maggiorenni organizzate a livello provinciale nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI.

18. Quale attività sportiva e formativa dei giovani atleti degli sport di contatto può essere svolta in quanto ricompresa negli eventi e competizioni riconosciuti di interesse regionale?
Le sole attività svolte nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, a condizione che i giovani tesserati non abbiano ancora compiuto la maggiore età, abbiano il certificato di idoneità sportiva, che le società o associazioni dilettantistiche abbiano designato il medico sociale referente del Protocollo di contrasto al COVID-19 e che il Comitato Regionale dell’organismo sportivo competente abbia emanato specifiche disposizioni per il contact tracing , col mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni.

19. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 relativi alle attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande riguardano anche l’utilizzo di campi sportivi annessi?
Le limitazioni orarie riguardano solo l’attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, non anche la fruizione di eventuali impianti sportivi annessi. Pertanto, in presenza dei presupposti e nel rispetto delle regole previste dal DPCM 18 ottobre 2020, sarà possibile continuare la pratica sportiva nei detti impianti.

20. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 si applicano anche ad eventuali servizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interni agli impianti sportivi, palestre, piscine?
I suddetti limiti riguardano anche le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interne agli impianti sportivi, palestre, piscine: pertanto, anche ad essi si applicherà l’art.1 comma 6 lett. ee DPCM 13 ottobre 2020, così come novellato dal DPCM 18 ottobre 2020.

21. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare?
Sì. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare, previo rispetto del distanziamento e delle altre norme di sicurezza.

22. Le attività sportive di contatto con i bambini, svolte nelle palestre scolastiche da parte di ASD/SSD o EPS, possono continuare?
Per le attività sportive di contatto svolte nelle palestre scolastiche in orario extracurriculare operano le stesse limitazioni relative agli sport dilettantistici di base, con divieto di gare e competizioni e allenamenti permessi solo in forma individuale.

23. Nell’ambito della danza, l’allenamento individuale si intende per persona singola, ovvero per unità indissolubile, ossia la “coppia”?
Nell’ambito della danza, così come negli altri sport (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg), l’allenamento individuale va inteso come persona singola, indipendentemente dalla unità base necessaria per la pratica sportiva. Pertanto, nell’ambito di quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, la pratica della danza non può essere considerata come allenamento individuale.

24. Chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico, deve cessare l’attività o può allenarsi singolarmente?
Ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. d, n.1 e 2, a chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico è consentito proseguire gli allenamenti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento minimo e con tutte le cautele di cui al protocollo della federazione di appartenenza.

25. Chi ha una scuola di ballo non affiliata a una federazione sportiva deve obbligatoriamente cessare le attività per la durata della validità del DPCM?
Ai sensi del Decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, la pratica amatoriale della danza è consentita solo in forma individuale.

26. È possibile proseguire con la pratica del beach volley a livello individuale?
Stante la mancata presenza del beach volley tra le discipline indicate al decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, si ritiene possibile proseguire con la pratica, anche amatoriale, del suddetto sport.