COPPA LOMBARDIA PRIMA CATEGORIAGare del 24 agosto 2014Gara Menaggio-Cascinmatese

– Dagli atti di gara risulta che al 44′ del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Diong Cheikhouna nato il 11/10/1993 della società A.C. MENAGGIO. All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 14, tuttavia non risulta tesserato per la società in questione per mancanza di validità della relativa pratica. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Menaggio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio giusto il disposto dell’art. 17 del C.G.S di 0-3 , nonché l’ammenda di Euro 80,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 17-09-2014 il dirigente responsabile della società Menaggio, Sig. Fraquelli Maurizio
c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
Gara San Biagio-Oriese – La Società  Pol. San Biagio con fax che risulta datato 25-8-14 ma, come dai dati di identificazione  del mittente risultante inviato da Coop Agric Laudense in data 24-8-2014, ore 10,37 nonché da successivo fax, sempre datato 25-8-14 ma, come dai dati di identificazione  del mittente risultante inviato da Coop Agric Laudense in data 24-8-2014, ore 12,32  e qui pervenuti in data 25-8-14, rispettivamente alle ore  13,54 ed ore 15,50 come risulta dal rapporto della gestione delle comunicazioni del fax dell’ufficio ricevente, ha inviato preannuncio di reclamo in ordine alla gara in oggetto.
Successivamente con ulteriore fax (che anticipa raccomandata inviata dall’ufficio postale di Fombio/Lodi il 26-08-2014 e pervenuta allo scrivente ufficio il 27-08-2014 ed inviata pure alla controparte), sempre datato 25-8-14 ma, come dai dati di identificazione  del mittente risultante inviato da Coop Agric Laudense in data 24-8-2014, ore 15,42  e qui pervenuto in data 25-8-14, alle ore  19,00 come risulta dal rapporto della gestione delle comunicazioni del fax dell’ufficio ricevente, ha inviato le motivazioni del reclamo.
Il reclamo quindi è comunque stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia n° 69 del 26-6-2014  Punto 3.1.4.  pag. 4043-4044 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU N° 204 del 27-5-2014 della LND che a sua volta rende noto il Cu Figc n° 154/A del 26-5-2014 che dispone la :“ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti” per la stagione sportiva 2014/2015.
In proposito tale norma stabilisce che: “omissis … – gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. Ecc.”,
Quindi il reclamo di che trattasi è stato inviato ed è giunto oltre il termine perentorio su indicato e conseguentemente è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.
La società Oriese non ha inviato controdeduzioni.
PQM
DELIBERA
Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Pol San Biagio- US Oriese, 1- 3.
Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di verificare eventuali violazioni.

A carico di società – Ammenda di 80 euro al Menaggio (vedi delibera sopra).
A carico di dirigenti – Inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 settembre 2014 a Fraquelli Maurizio (Menaggio, vedi delibera sopra).
A carico di calciatori espulsi dal campo – Tre gare a Favalli Andrea (P.S.G. asd) per atto di violenza nei confronti di un avversario; due gare a Pellegrino Marco (Sedriano); una gara a Carazzai Simone Stefano (Aurora Cerro Cantalupo), Treccani Gianluca (Casalromano), Bosetti Alessandro (Cazzagobornato), Biella Luca    (Cornatese). Amati Fabio (Foresto Sparso), Deco Francesco (Gonzaga), Di Bari Davide    (Insubria), Casali Federico (Leoncelli), Capitanio Davide (Monvico), Poli Francesco    (P.S.G. Asd), Care Manuel (Pendolina Parkhotel Canoa), Fazzone Andrea (Pendolina Parkhotel Canoa), Biffi Mattia (Pro Novate), Cattaneo Stefano (San Biagio Casarile),  Zuccotti Luca (Solese), Scurati Andrea (Veduggio), Lucini Federico    (Vermezzo)
A carico di calciatori non espulsi dal campo – Due gare a Tortelli Michele (Bagnolese) per aver proferito espressione gravemente offensiva e minacciosa nei confronti di un calciatore avversario.