Di seguito il provvedimento del Giudice Sportivo:
Gara del 10/ 9/2023 CITTA DI CLUSONE – UESSE SARNICO 1908
Dagli atti di gara risulta che al 45′ del 2º tempo è stato ammonito il calciatore n 19 FRATTINI DAVIDE nato il 17/09/2002 della società UESSE SARNICO
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 19 tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento. Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara. La gara è dunque stata giocata in modo irregolare. Visto l’articolo 4, 10, 65 del CGS. P.Q.S. DELIBERA – di comminare a carico delle società UESSE SARNICO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 giusto il disposto dell’art. 10 del C.G.S. , nonché l’ammenda di 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato. – di inibire fino al 13/10/2023 il Dirigente responsabile della società UESSE SARNICO sig. SERIOLI GIUSEPPE – si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.