Due mesi di inibizione a carico dell’ex presidente Giacomo Cavalleri, ammenda e 2 punti di penalizzazione per la prima squadra della Colognese. Col particolare che il primo non è più un tesserato della Figc e la prima squadra della Colognese non esiste. E’ questa la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale diramata dal CRL giovedì 26 giugno per non aver corrisposto la somma dovuta di 7500 euro ad Alberto Bendoricchio e a Gianfranco Cameli, ai tempi giocatori della società gialloverde. Di seguito il dispositivo completo.

Deferimento della Procura Federale del 3.04.2014 (n. 5579/604 – n. 5577/601) a carico di
CAVALLERI Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente della US CALCIO COLOGNESE per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all’Art. 8 comma 9 CGS, per non aver ottemperato alle decisioni logocolognesedella Commissione Accordi Economici con provvedimenti del 19.9.2012 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 30.11.2012, con la quale era stata condannata a corrispondere la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Alberto Bendoricchio e la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Gianfranco CAMELI;
US CALCIO COLOGNESE per violazione dell’art. 4 comma 1 per responsabilità diretta  in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente.
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La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del 19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell’atto di deferimento:
per CAVALLERI Giacomo, sei mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC;
per la  US CALCIO COLOGNESE, Euro 7.000,00 di ammenda e due punti di penalizzazione
osserva
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti dalla quale emerge chiaramente che i deferiti non hanno ottemperato alle decisioni assunte dalla Commissione delle Vertenze Economiche in violazione del disposto dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all’Art. 8 comma 9 CGS, nonché dell’Art. 4 comma 2 CGS.
A fronte di tale comportamento, si ritiene equo applicare le sanzioni già adottate dal Questa Commissione in casi analoghi.
La Commissione Disciplinare Territoriale
PQM
commina a CAVALLERI Giacomo, due mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC;
alla  US CALCIO COLOGNESE, Euro  450,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014/2015 della prima squadra.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.