Tutti assolti. Si conclude così la vicenda relativa alla partita Casazza-Fara, play-out di Promozione della scorsa stagione. La combine non c’è stata, come sentenziato nella giornata di mercoledì 31 maggio. Di seguito pubblichiamo integralmente la sentenza di assoluzione.Su Bergamo & Sport in edicola lunedì 5 giugno pubblicheremo un’intervista esclusiva a Claudio Cambianica, presidente del Casazza.Deferimento del Procuratore Federale del 24 gennaio 2017 a carico di:CAMBIANICA Claudio
, nella sua qualità di Presidente dell’ASD Casazza Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e dell’art. 7 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver posto in essere, in concorso con i sigg.ri Trapletti, Camotti e Massolini, atti finalizzati ad alterare il risultato della gara tra le società ASD Casazza Calcio e ASD Fara Olivana con Sola del 08.05.2016, concludendo e finanziando economicamente un accordo illecito con alcuni calciatori della ASD Fara Olivana con Sola (i sig.ri Pagnoni, Turra e Rota), volto a garantire alla propria società la vittoria della gara in oggetto, alterando il risultato finale della partita”;
TRAPLETTI Ruggero, tesserato all’epoca dei fatti in qualità di Direttore Sportivo della ASD Casazza Calcio,
CAMOTTI Paolo, all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna società (dimissionario dalla carica di Direttore Tecnico della società F.C. Aurora Travagliato in data 21.12.2015),
MASSOLINI Andrea Giuseppe, tesserato per la stagione sportiva 2015-2016 quale Allenatore della società ASD Fara Olivana con Sola (dalla quale era stato esonerato in data 18.03.2016),
PAGNONI Daniele, tesserato in qualità di calciatore (e capitano) dell’ASD Fara Olivana con Sola,
ROTA Daniele, tesserato in qualità di calciatore dell’ASD Fara Olivana con Sola e TURRA Alberto tesserato in qualità di calciatore dell’ASD Fara Olivana con Sola,
per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., “per aver posto in essere atti finalizzati ad alterare il risultato della gara de qua cooperando alla realizzazione dell’accordo illecito volto a garantire alla società ASD Casazza Calcio la vittoria della gara in oggetto, alterando il risultato finale della partita”;
ASD CASAZZA CALCIO, per rispondere, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 7, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni attribuite al Presidente, sig. Cambianica;
ASD FARA OLIVANA CON SOLA, per rispondere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni attribuite ai suoi calciatori Pagnoni, Rota e Turra.
* * * * *
Con provvedimento del 24 gennaio 2017 il Procuratore Federale,
letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini;
“ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:
– nel corso delle ultime 5 gare di campionato, con 4 punti conquistati sui 15 disponibili, il Casazza aveva peggiorato ancor più la propria classifica, a favore proprio del Fara, che si era pure aggiudicato lo scontro diretto alla penultima giornata; al contrario, il Fara era arrivato alla finale di andata dei playout avendo vinto le ultime due gare di campionato (compreso lo scontro diretto col Casazza) e dopo aver conquistato 8 punti sui 12 disponibili nelle ultime 4 gare, con il sorpasso in classifica ai propri diretti avversari e la conquista del vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno della finale dei playout retrocessione: in sostanza, il Fara arrivava ai playout sicuramente con un maggior entusiasmo ed una migliore condizione fisica e psicologica;
– proprio a 5 giornate dal termine, prima di inanellare gli ultimi risultati positivi, il Fara aveva allontanato l’allenatore Massolini, il quale, come emerso dalle audizioni, non si era lasciato con la società in buoni rapporti, tanto che alcuni calciatori hanno riferito di averlo sentito promettere alla dirigenza del Fara che “gliela avrebbe fatta pagare”;
– giusto pochi giorni dopo l’esonero del sig. Massolini, il presidente del Casazza, sig. Cambianica, reintegrava sorprendentemente in organico il direttore tecnico sig. Ruggero Trapletti, in precedenza allontanato poichè considerato responsabile della deludente annata della squadra, nonostante il suo ruolo non potesse garantire, di fatto, alcun apporto concreto (il mercato era chiuso e la stagione praticamente conclusa) o potesse in qualche modo influire sulle prestazioni della squadra;
– il sig. Trapletti era ed è legato da un solido rapporto di amicizia con il sig. Paolo Camotti, anch’egli direttore sportivo (tesserato nella precedente stagione con la società Aurora Travagliato FC), il quale, peraltro, aveva collaborato nell’estate del 2015 con la società Fara, e nello specifico con l’ex allenatore Massolini, favorendo il tesseramento di alcuni calciatori;
– avvalendosi della collaborazione di Trapletti, Camotti e Massolini, il presidente Cambianica aveva la possibilità di contattare i calciatori più esperti e rappresentativi del Fara, anche grazie al forte legame che questi avevano (e hanno) con Massolini (loro ex allenatore e che in prima persona ne aveva richiesto il tesseramento al Fara)”;
“considerato, in definitiva, che secondo quanto emerso in sede di indagini, appaiono provate le seguenti circostanze:
– il Fara arrivava alla finale di andata dei playout in ottimo stato di forma, anche mentale, mentre il Casazza aveva raccolto solo 4 punti nelle ultime 5 partite, attestandosi al penultimo posto in campionato;
– il Fara aveva vinto le due sfide di campionato, sia all’andata in data 6.12.2015 in casa del Casazza con il punteggio di 3-2, sia al ritorno in data 24.06.2016 per 2-1 e le squadre schierate nella gara di andata dei playout dell’8.05.2016 erano pressochè le stesse;
– Turra (portiere) Pagnoni (capitano) e Rota (difensori centrali), nonostante fossero i più esperti ed anziani del gruppo, ed i più abituati a giocare gare di tale importanza, non si sono impegnati durante la partita, dimostrandosi disattenti e distaccati, ed hanno favorito coi loro errori le marcature avversarie;
– i tre giocatori citati non hanno in alcun modo sostenuto i propri compagni, come invece erano soliti fare, nè in campo nel corso della partita nè durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, quando il Casazza era già in vantaggio per 2-0;
– i soggetti coinvolti (Cambianica, Trapletti, Camotti, Massolini, Turra, Rota e Pagnoni)
all’epoca dei fatti avevano, ed hanno tuttora, un rapporto solido di amicizia fra di loro, come peraltro dagli stessi confermato in sede di audizione;
– il presidente Cambianica ha dichiarato di aver sostenuto una spesa “extrabudget” che aveva consentito alla sua squadra di salvarsi e proprio in virtù di tale motivo non ha provveduto a pagare integralmente ai propri calciatori i compensi pattuiti;
rilevato che tali elementi appaiono idonei a dimostrare che il presidente del Casazza, sig. Cambianica, avvalendosi della collaborazione ed intermediazione dei sigg.ri Trapletti, Camotti e Massolini sia riuscito a raggiungere un illecito accordo con alcuni calciatori del Fara (Pagnoni, Turra e Rota) volto ad alterare l’esito della gara di andata della finale dei playout Casazza – Fara svoltasi in data 8.05.2016;
rilevato che sussistono pertanto gravi, precisi e concordanti indizi circa la configurazione dell’illecito sportivo ex art. 7 CGS, realizzato mediante atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara dell’8.05.2016, così da assicurare, di fatto, la salvezza del Casazza in danno del Fara”;
deferiva avanti Questo Tribunale CAMBIANICA Claudio, TRAPLETTI Ruggero, CAMOTTI Paolo, MASSOLINI Andrea Giuseppe, PAGNONI Daniele, ROTA Daniele, TURRA Alberto, ASD CASAZZA CALCIO ed ASD FARA OLIVANA CON SOLA, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
preso atto
– che i deferiti hanno presentato memorie difensive, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità e/o l’irricevibilità del deferimento disposto dalla Procura Federale e della relativa azione disciplinare esercitata/promossa in data 24/1/2017, per violazione dei termini perentori di cui all’art. 32 ter comma 4 del C.G.S. il quale prevede che “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento ….” e che, qualora ritenga di dover poi confermare la propria intenzione “… entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare …”.
– che, nel merito, hanno dedotto l’infondatezza del deferimento, non sussistendo alcun elemento di prova nemmeno a livello indiziario in merito a quanto contestato ai deferiti stessi, frutto di mere congetture e supposizioni effettuate dal calciatore, VECCHIO Gabriele, del tutto prive di riscontro; e ciò a maggior ragione se si considera che tutti i calciatori della ASD Fara Olivana con Sola non hanno fornito nella partita dell’8.5.2016 una prestazione adeguata, ivi compreso lo stesso Vecchio;
– che i deferiti hanno affermato inoltre che non vi è agli atti alcun elemento di un finanziamento economico del preteso accordo illecito tra alcuni calciatori della ASD Fara Olivana con Sola (i sig.ri Pagnoni, Turra e Rota) ed i sigg.ri Trapletti, Camotti e Massolini;
– che all’udienza del 2 marzo 2017, i deferiti ed il rappresentante della procura chiedevano un rinvio del giudizio con sospensione dei termini in attesa del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI sull’eccezione preliminare sollevata dai deferiti stessi, in discussione per la seduta dell’8.3.2017; tale rinvio veniva reiterato alla successiva udienza del 7 aprile 2017, in attesa della motivazione della sentenza del Collegio di Garanzia assunta in data 8.3.2017;
– che all’udienza del 11.05.2017, veniva dato atto del deposito della motivazione della sentenza n. 25/2017 resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Sezioni Unite – ed il procedimento veniva rinviato al 25.05.2017 per sentire il calciatore VECCHIO Gabriele, così come richiesto dai deferiti;
– che all’udienza del 25.5.2017, veniva sentito il calciatore, VECCHIO Gabriele, il quale affermava che non aveva assistito a contatti e/o rapporti tra i calciatori, Pagnoni, Turra, Rota ed esponenti dell’ASD Casazza Calcio, che aveva avuto la sensazione di uno scarso impegno dei predetti calciatori più anziani senza spronare la squadra come facevano solitamente e che tre reti delle cinque subite sono state frutto di errori, pur se è riuscito a dare spiegazioni in merito a due delle predette reti (la prima subita per un errore del portiere Turra che subiva un gol da trenta metri fuori dai pali e la seconda per una fase difensiva definita strana);
– che il VECCHIO ha riferito di aver sentito delle voci strane sul fatto che la partita era stata comprata senza però essere in grado di indicare persone cui attribuirle ed ha precisato che nell’intervallo è stato l’allenatore a spronare la squadra e non i calciatori più anziani, come avveniva solitamente;
rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva la condanna di CAMBIANICA Claudio, a 5 anni di inibizione, di PAGNONI Daniele, a 5 anni di squalifica, di TRAPLETTI Ruggero e di CAMOTTI Paolo, a 4 anni di inibizione, di MASSOLINI Andrea Giuseppe, di ROTA Daniele e di TURRA Alberto a 4 anni e 6 mesi di squalifica, della società ASD CASAZZA CALCIO alla retrocessione in classifica all’ultimo posto del campionato di competenza, alla ASD FARA OLIVANA CON SOLA, un punto di penalizzazione;
– che i deferiti insistevano nell’eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento disposto dalla Procura Federale e della relativa azione disciplinare esercitata/promossa in data 24/1/2017, per violazione dei termini perentori di cui all’art. 32 ter comma 4 del C.G.S. Ed in ogni caso l’assoluzione per non aver commesso il fatto.
OSSERVA
L’eccezione preliminare sollevata dai deferiti non può trovare accoglimento.
La recente giurisprudenza sia della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite, sia del Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, ha stabilito che i termini previsti dall’Art. 32 ter, comma 6, CGS hanno natura procedimentale e non sostanziale, come quelli di prescrizione e/o decadenza, di conseguenza al loro mancato rispetto non può ricollegarsi l’effetto della improcedibilità della intempestiva citazione a giudizio (Corte Federale d’Appello decisione del 02.12.2016 C.U. n. 075/CFA – 2016/2017 e Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite n. 25/2017 dell’8.03.2017).
In particolare, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello ritiene, con un ragionamento condivisibile, che “la ratio di tale conclusione è anche desumibile dalla semplice quanto inequivoca considerazione che diversamente ragionando l’azione della Procura Federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le finalità del giudizio di responsabilità disciplinare”.
Peraltro, come ha rilevato la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite – “la disposizione normativa dell’Art. 32 ter, comma 4 CGS, integralmente mutuata dall’Art. 44, comma 4, CGS CONI, non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare” e che quindi “in difetto di una attribuzione, il termine di cui trattasi non può considerarsi perentorio”.
La perentorietà di tale termine non si può desumere – prosegue il Collegio di Garanzia del CONI, Sezioni Unite – dal disposto di cui all’Art. 38, comma 6, CGS laddove afferma che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” e ciò in quanto “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un’applicazione alla fase precontenziosa”.
“Una simile impostazione della lettura della normativa richiamata – conclude il Collegio di Garanzia CONI – conferirebbe coerenza all’intero sistema di giustizia sportiva e porterebbe altresì a concludere che non sarebbe logico estendere le norme in esame agli altri titoli del Codice di Giustizia Sportiva FIGC come il Titolo III (“Organi di Giustizia Sportiva”) dove è inserito l’Art. 32 ter, comma 4, relativo all’attività della Procura Federale”.
Questo Tribunale non può che concordare con le argomentazioni effettuate sia dalla Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite, sia dal Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite nelle decisioni sopra richiamate (Corte Federale d’Appello S.U. del 02.12.2016 C.U. n. 075/CFA [2016/2017] – Collegio di Garanzia del CONI – S.U. n. 25/2017 dell’8.03.2017), ritenendo i termini previsti dall’Art. 32 ter, comma 4, CGS ordinatori e non perentori.
Passando all’esame del merito, si osserva che la giurisprudenza “ai fini dell’affermazione di responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta dell’illecito: il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente la violazione deve infatti essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E’ sufficiente, quindi, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che diano ragionevole certezza della commissione dell’illecito”. (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 3.6.2013)
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Federale d’Appello e del Tribunale Nazionale delle Sport la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011 – Corte Federale D’appello Sezioni Unite C. U. n. 021/CFA [2015/2016] testo della decisione relativa al C. U. n. 017/CFA– riunione del 28 agosto 2015) e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Com. Uff. n. 115/CGF del 28 novembre 2013).
Il Codice di Giustizia Sportiva, all’Art. 7, definisce illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”; le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”, mentre “le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”.
Per integrare la fattispecie di illecito sportivo non è quindi necessario che lo svolgimento della gara o il risultato della stessa siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo.
Si tratta, dunque, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
Infatti, il compimento di “atti diretti” vale a conferire all’illecito sportivo una aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso tale da assumere la struttura del cosiddetto “reato di attentato” o a consumazione anticipata, ove, appunto, si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.
Ciò non toglie che l’illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta “preparatoria” ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.
Le condotte oggetto di deferimento devono comunque rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo.
Si deve ritenere quindi che per la configurazione dell’illecito sportivo occorre che lo stesso sia provato oltre ogni dubbio: in difetto, pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti.
Ne consegue, pertanto, che la prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito – e precisamente la prova cosiddetta “generica” -, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova dell’illecito sportivo addebitato ai deferiti.
In definitiva, le dichiarazioni del calciatore, VECCHIO Gabriele, rese sia in sede di indagini sia avanti Questo Tribunale, – unica fonte di prova su cui la Procura ha posto le basi per il deferimento – sono prive di riscontri obiettivi e risultano connotate da elementi di giudizio e sensazioni a livello personale che minano quel carattere di certezza, concretezza e univocità che deve necessariamente sussistere per poter supportare la commissione di un illecito sportivo.
Il quadro probatorio, in breve, risulta scevro di “quegli elementi che contraddistinguono l’intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui la spontaneità, coerenza, e precisione, che contraddistinguono una affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermare l’attendibilità di quanto dichiarato” (CFA, Com. Uff. n. 19 del 8.9.2015).
In altri termini, ritiene, questo Tribunale, che le complessive acquisizioni probatorie a disposizione non consentano di affermare, con il necessario tasso di serenità, l’effettiva sussistenza dell’illecito di cui trattasi, nel senso che il Vecchio ha riferito di avere assunto una propria convinzione personale che però non è basata su elementi concreti, ma solamente su suo giudizio di scarso impegno dei propri compagni di squadra più anziani ed in particolare del capitano Pagnoni, nel corso della gara: scarso impegno che è stato persino addebitato al Vecchio da altri compagni di squadra.
Il Vecchio ha riferito che tre dei cinque gol subiti nella partita erano derivati da errori, a suo giudizio grossolani, commessi dal Turra, dal Pagnoni e dal Rota, riuscendo però a descrivere solamente due di questi. (Errore del portiere Turra che subiva un gol da trenta metri fuori dai pali e errore di Rota e Pagnoni che andavano entrambi a contrastare un terzino avversario, lasciando libero un avversario).
A quanto riferito dal Vecchio, questi si possono definire errori tecnici che trovano peraltro una giustificazione nella bontà delle giocate degli avversari (tiro da trenta metri – passaggio al compagno libero mentre si subisce il pressing dei difensori avversari).
Peraltro, tali impressioni del Vecchio non hanno trovato alcun conforto nemmeno sulla stampa che ha giudicato la prestazione dell’intera squadra della FARA OLIVANA CON SOLA non all’altezza rispetto a quella ottima della squadra avversaria.
Non risulta inoltre agli atti un qualsivoglia elemento probatorio circa la conclusione ed il finanziamento economico di un accordo illecito tra i calciatori della ASD Fara con Sola tra il Cambianica – tramite il Trapletti, il Massolini ed il Camotti – ed i calciatori, Pagnoni, Turra e Rota.
Si rileva infine che il Vecchio, dopo aver avuto la sensazione che era stato commesso un illecito sportivo, non lo ha immediatamente denunciato, come imposto dall’Art. 7, comma 7, CGS.
Anche siffatto comportamento costituisce un elemento ulteriore a conferma che la sua era una mera sensazione personale, priva di qualsivoglia riscontro in fatto, non avendo peraltro assistito a contatti e/o rapporti tra il Cambianica – tramite il Trapletti, il Massolini ed il Camotti – ed i calciatori, Pagnoni, Turra e Rota.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,
ASSOLVE
i deferiti, CAMBIANICA Claudio, TRAPLETTI Ruggero, CAMOTTI Paolo, MASSOLINI Andrea Giuseppe, PAGNONI Daniele, ROTA Daniele, TURRA Alberto, ASD CASAZZA CALCIO ed ASD FARA OLIVANA CON SOLA, per non aver commesso il fatto.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.