Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente
si riportano:
gara del 5/ 9/2021 ALBINOGANDINO S.S.D. SRL – G.S. VERTOVESE

Premesso che per le gare di Coppa Italia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di CoppaItalia di Coppa
Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione
sportiva 2021/2022″, come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende
integralmente il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A
del 4-8-2021 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi
territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: – il termine per presentare il
preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della
dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento
della gara; – il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in
cui si è svolta la gara; – il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i
procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello
in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
La società GS Vertovese ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC in data 5-9-2021 ore 22,40 ” e con
nota a mezzo Pec in data 6.9.2021 ore 09,24 ha inviato le motivazioni del ricorso: con le medesime significa che il calciatore Parma Luca della società Albinogandino ha partecipato alla gara in posizione irregolare in quanto come da CU nº 16 del CRL del 24.9.2020, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione. Tale squalifica non risulta scontata. Pertanto la gara in oggetto si è svolta irregolarmente La società Albinogandino non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.
DELIBERA
a) di comminare alla società Albinogandino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Albinogandino l’ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di
appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Parma Luca della società della società Albinogandino per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 6/10/2021 il dirigente accompagnatore sig Franchina Martino
Gianbattista della società Albinogandino e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della
reclamante, se versata.