Si comunica alle società che con ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre, in vigore da domenica 29 novembre e sino al 3 dicembre, il territorio della Regione Lombardia è stato individuato quale area caratterizzata da uno scenario ad elevata gravità e livello di rischio alto ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020 (cd. zona arancione) in luogo della precedente qualificazione come area con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (cd. zona rossa).
Con l’introduzione della zona arancione, a norma del citato DPCM per l’attività a carattere regionale sono previste:
– l’apertura dei centri sportivi (palestre escluse) nel rispetto delle norme di distanziamento e delle Linee Guida dell’Ufficio dello Sport;
– la possibilità di svolgere solamente allenamenti individuali e all’aperto con divieto di utilizzo degli spogliatoi.
In merito agli eventuali spostamenti fra comuni diversi per gli atleti, il Dipartimento per lo Sport ha anche precisato quanto segue nella sezione FAQ del sito sport.governo.it:
“18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive”.
“20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?
Si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle o cd. arancioni trova applicazione l’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), per cui sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione”.
SI RIBADISCE A TUTTE LE SOCIETA’ CHE IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE CESSERA’ LA PROPRIA EFFICACIA IL 3 DICEMBRE 2020, DATA PER LA QUALE E’ STATO ANNUNCIATO DAL GOVERNO UN NUOVO PROVVEDIMENTO.
(testo CRL LND)