ECCELLENZA GIRONI B, CGARE DEL 15/12/2019DIRIGENTI
Inibizione fino al 12/02/2020 a Facchi Pietro (Lumezzane), Silini Ivan (Zingonia Verdellino)
CALCIATORI
TRE GARE (2+1) a Minotti Nadir (Lumezzane)
DUE GARE a Ciasca Federico (Bedizzolese)
UNA GARA a Bertoli Fabio (Ghedi), Pellegrinelli Ivan (Calcio Romanese), Iuliano Antonio (Cologno), Visentini Fabio (San Lazzaro), Bonacina Matteo (Zingonia Verdellino), Noris Lorenzo (Zingonia Verdellino), Duda Erdit (Calcio Romanese), Lleshaj Viserjan (Lumezzane), Stankovic Marco (Prevalle), Gomez Louie (Sant’Angelo), Brugali Mattia (Trevigliese)
PROMOZIONE GIRONE C
GARE DEL 15/12/2019
SOCIETA’
Ammende di 190 euro (110+80) all’Accademia Gera d’Adda
CALCIATORI
UNA GARA a Vitali Simone (Accademia Gera d’Adda), Scainelli Diego (Azzano FG), Bertoli Bruno (San Paolo d’Argon), Lussana Andrea Sergio (Gavarnese), Nava Gregorio (Accademia Gera d’Adda), Ubbiali Michele (Accademia Gera d’Adda), Pulcini Stefano (Gavarnese), Ghisalberti Nicola (San Pellegrino)
PRIMA CATEGORIA GIRONI E, F
GARE DELL’1/12/2019
GARA FORNOVO – BELLUSCO – Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 25 del 5.12.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Asd Fornovo San Giovanni. Dato atto che con nota pec in data 10-12-2019 ore 13,29 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il ricorso, la citata società sostiene che la società Bellusco ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni “..dal 21′ al 25′ del secondo tempo..” con solo due calciatori “giovani”; pertanto chiede a carico della società citata l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Bellusco, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” nº 1 Calamita Luca nato il 22-4-97; nº 5 Misani Tommaso nato il 17-1-97 e nº 11 Panceri Luigi nato il 4-10-98. Al 21′ del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Misani Tommaso nato il 17-1-97 col nº 20 Galati Salvatore nato il 30-5-1996 (da questo momento non aveva più sul terreno di gioco i due calciatori nato dall’anno 1997 in poi). Al 25′ del secondo tempo ha poi sostituito il calciatore nº 4 Stucchi Federico nato nell’anno 96 col nº 16 Confalonieri Simone nato il 17 -5 -1997. Quindi effettivamente dal 21′ al 25′ del secondo tempo la società Bellusco ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con un solo calciatore nato nell’anno 1997 anziché con i due previsti.
Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº1 crl del 5 -7-19 Punto 3.2.18. A/3 lett b) pag. 40 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
– 2 calciatori nati dal 01.01.1997 e
– 1 calciatore nato dal 01.01.1998
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
– espulsione dal campo;
– casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Dato atto che la società Bellusco non ha inviato deduzioni. A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 10 del C.G.S.
PQM DELIBERA
a) di comminare alla Società Bellusco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
GARE DEL 14/12/2019
CALCIATORI
UNA GARA a Lanza Simone (Atletico Sarnico), Zenoni Samuel (Cenate Sotto)
GARE DEL 15/12/2019
SOCIETA’
Ammenda di 150 euro al Calvenzano
Ammenda di 150 euro alla Pagazzanese
MASSAGGIATORI
Squalifica fino al 15/1/2020 a Ferrari Michael (Pagazzanese)
CALCIATORI
QUATTRO GARE a Savi Davide (Pagazzanese)
TRE GARE a Del Carro Alessio (Pagazzanese)
UNA GARA a Khalil Marco (Pagazzanese), Chinelli Francesco (Fontanella), Ornaghi Filippo (Olimpic Trezzanese), Laffranchi Gabriele (Sellero), Battaglia Eugenio (Sporting ValentinoMazzola), Feliciano Daniele (Sporting ValentinoMazzola)