Gara del 3/11/2019 Oratorio Stezzano-Uso Zanica (Seconda Categoria girone C)

La società Pol. Oratorio di Stezzano ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara conseguito sul campo nonostante l’Uso Zanica abbia nel corso della gara sostituito 6 calciatori anziché i 5 consentiti dal regolamento.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva. Il reclamo deve trovare accoglimento posto che la norma in questione, a parere di questa Corte, non lascia spazio ad interpretazioni tanto che le sostituzioni dei calciatori durante la gara non possono superare il numero di 5.
Per quanto sopra considerato e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ACCOGLIE
il reclamo proposto, modifica il risultato ottenuto sul campo, con il risultato di 3-0 a favore della Pol. D. Oratorio di Stezzano e dispone l’accredito della relativa tassa.

In precedenza, il giudice aveva stabilito di non procedere con la vittoria a tavolino per l’Oratorio Stezzano perché “Per quanto precede in fatto, la condotta illecita della U.S.O. ZANICA deve essere valutata come di “particolare tenuità” poiché la sesta sostituzione effettuata, a due minuti dalla fine e sul risultato di tre reti a una in favore di quest’ultima, non appare aver minimamente influito sull’esito finale della gara”.