Ko a tavolino per il Chignolo, nonostante la vittoria sul campo nel match con la Brembatese. Il match era finito 2-1 per i biancazzurri. Il nodo della questione sta nella posizione di Mattia Comi, schierato dal Chignolo ma in realtà – secondo il dispositivo del giudice – ancora tesserato proprio per la Brembatese. Il nocciolo della questione sta tutto in una raccomandata regolarmente inviata ma arrivata troppo tardi. Di seguito riportiamo integralmente il dispositivo del giudice.GARE DEL 4/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SPORTING BREMBATESE 1953 – CHIGNOLO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 8.10.2015 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Sporting Brembatese.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Comi Mattia,  nato il 20-3-91, in posizione irregolare in quanto non tesserato per la società Chignolo ma ancora tesserato per la medesima società reclamante !!! come si evince dal tabulato stampato dalla reclamante medesima in data 6 ott 15.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Chignolo ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto il quale vi ha preso parte col n° 5.tuttavia il calciatore citato non risulta tesserato per la società in questione. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
La società Chignolo ha fatto pervenire deduzioni (trasmesse pure alla controparte) con le quali sostiene di aver regolarmente tesserato il calciatore Comi; infatti comunica che il 12-settembre us., con raccomandata (di cui allega copia della ricevuta) in data 12-9-2015 inviata alla Delegazione provinciale di Bergamo, ha trasmesso la relativa documentazione….. ; in data 24 settembre 15, con mail indirizzata alla citata Delegazione provinciale ha chiesto notizie relative al tesseramento in quanto “non mi risulta che vi è arrivato”. A sua volta la Delegazione di Bergamo (di fatto confermando il mancato recapito della raccomandata) risponde segnalando alla società di controllarne lo status sul sito della Posta; dal report allegato alle deduzioni si evince che la raccomandata in questione era in consegna alla data del 7-10-2015 presso l’ufficio postale di Bergamo.
Vero quindi che alla data del 12-9-2015 ore 10,36 dall’ufficio postale di Solza è stata avviata la spedizione della raccomandata (di cui non si conosce il contenuto) n°145103261795 la quale tuttavia (come su detto) alla data  del 7-10-2015 risultava ancora “in consegna” presso l’ufficio postale di Bergamo.
A tal proposito va osservato che l’art 39 c 5 delle NOIF dispone che: “ 5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento.
Il trasferimento di che trattasi quindi non è valido (come sostiene la società Chignolo) solo per l’avvenuta regolare spedizione della documentazione ma è regolare se tale spedizione va a buon fine, cioè pervenga al competente ufficio nei tempi previsti (ed ovviamente sia regolare la documentazione).
Poiché il termine per i trasferimenti  dei calciatori scadeva il dì 17 settembre la citata società a far tempo dal decimo giorno seguente la scadenza citata (quindi dal 28 settembre) ben poteva e doveva verificare (come peraltro già aveva fatto con mail in data 24 settembre 15, sopra citata,) l’avvenuto arrivo della documentazione e quindi la regolarità del  tesseramento: in tal caso avrebbe rilevato che il trasferimento in questione non è mai avvenuto, con la conseguenza che il calciatore non poteva essere utilizzato dalla società Chignolo.
Infatti anche in data del 9 ottobre 15 (come verificato dall’ufficio tesseramento) tale calciatore risulta tuttora tesserato per la società Sporting Brembatese cioè risulta ancora tesserato proprio per la società reclamante!!!!.
Pertanto il calciatore in questione non poteva partecipare alla gara che si è disputata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 17 e seguenti del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla società Chignolo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
b) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 12/11/2015 il dirigente accompagnatore sig. Paganelli Luciano della società Chignolo;
c) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata