Chi di tavolino ferisce, di tavolino perisce. E’ il caso del Loreto: la scorsa settimana aveva vinto a tavolino la gara d’esordio contro l’Excelsior (Grassi squalificato e in campo), questa volta perde con le stesse modalità contro il Comonte. Lorenzo Biffignandi, infatti, era squalificato e non poteva scendere in campo. Con questa vittoria il Comonte si porta in vetta al girone C di Seconda, insieme a Brignanese e Oratorio Cologno. Di seguito il dispositivo del giudice sulla gara in oggetto.Gare del 14 settembre 2014Gara Comonte-Loreto

La Soc. POLISPORTIVA COMONTE ha presentato reclamo, nei tempi e modi previsti, avverso la società LORETO per la gara in oggetto.
La Società LORETO non ha presentato le controdeduzioni nei tempi e modi previsti.
Visto e letto il reclamo, le controdeduzioni, dagli atti ufficiali di gara risulta che la società LORETO, ha utilizzato durante la gara in oggetto il calciatore BIFFIGNANDI LORENZO che risultava squalificato per una giornata nel campionato provinciale JUNIORES 2013/2014 così come risulta dal CU nº 43 del 15/05/2014.
Poiché il calciatore risulta tesserato per la stessa società, la giornata di squalifica è da scontare nella categoria di riferimento dell’età anagrafica dello stesso giocatore nella stagione corrente 2014/2015.
Infatti, vale la pena di ricordare che la sanzione di che trattasi è un residuo della passata stagione: va quindi fatto riferimento all’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva che regola la questione, in particolare dispone al comma 2 che: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice “. Inoltre il comma 3 dispone che: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.…”.
Tale comma 6 dispone che: ” Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.…..”.
Rilevata pertanto violazione delle norme citate, occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
Il reclamo è quindi fondato e va accolto.
PQS DELIBERA
a) di comminare alla Società LORETO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
b) di comminare alla società LORETO l’ammenda di € 60,00.
c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore BIFFIGNANDI LORENZO della società LORETO.
d) di inibire fino al 17/10/2014 il dirigente accompagnatore della società LORETO signor MARZAKO MASSAN e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.

Classifica aggiornata
Brignanese 10
Comonte 10
Oratorio Cologno 10
Uso Zanica 9
Loreto 7
Voluntas Osio 7
Excelsior 6
Utd Urgnano 6
Vidalengo 5
Ares Redona 4
Amici Mozzo 4
Acov Verdello 3
Comun Nuovo 2
Roncola 2
Arx 1
Osio Sopra 1