Così si legge sul comunicato odierno:

Dagli atti di gara risulta che la medesima è stata sospesa in via definitiva al 38º del 2º tempo, in
quanto come da nota consegnata all’arbitro ed allegata al rapporto di gara, il dirigente della società
Pol. Ponte Sez. Calcio, comunicava che tale società si ” rifiuta di proseguire la gara di campionato
a seguito di un episodio che ha visto coinvolto il nostro portiere di riserva che ha ricevuto una testata
in faccia da un dirigente della società Nembrese 1913 che non era in distinta…” “
Dagli atti di gara, sentito l’arbitro non risultano ulteriori motivi ostativi a portare a termine la gara
quale la sussistenza di un pericolo reale ed attuale per la incolumità dei partecipanti alla gara stessa.
Pertanto la decisione delle società di non continuare la gara va valutata alla luce dell’articolo 53 delle
NOIF che testualmente recita:
” 1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far
concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara
di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa
della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3,
ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra
avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e
diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.” Visto l’art 53 delle NOIF.
PQS
DELIBERA
di comminare alla società Ponte Sez Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3
nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 100,00.
Di dare atto che le altre sanzioni sono pubblicate nelle apposite sezioni del presente Comunicato
Ufficiale
Di trasmettere gli atti di gara alla ON Procura Federale al fine di accertare la responsabilità dell’atto
di violenza segnalato, riservandosi decisioni disciplinari all’esito dell’accertamento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
PERDITA DELLA GARA:
PONTE SEZ.CALCIO
vedi deliberazione
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
PONTE SEZ.CALCIO 1