Di seguito il comunicato relativo alla gara di Coppa Italia Promozione tra Casalpusterlengo e Gorle, finita sul campo 2-1 per i locali:

“Premesso che per le gare di Coppa Italia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025″, come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 7 del 8-8-2024 che riprende integralmente il CU Nº 85 del 31-8-2024 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 46/A del 31-8-2024 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: – il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; – il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; – il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. – il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 2) omissis,,, 3) omissis . La società Calcio Gorle con nota a mezzo pec in data 29-8-2024 ore 11,02 ha inviato preannuncio di ricorso e successivamente con nota pec in data 29-8-2024 ore 11,31 ha inviato motivazioni di ricorso in ordine alla gara in oggetto. Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Cani Renato nato il1-7-2004, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 26 del 26-10-2023. Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Valerafratta- Fara Olivana con Sola del 18-10-23 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da CU del CRL nº 26 del 26-10-2023e tale sanzione, residuo della scorsa stagione che doveva essere scontata nella presente e non risulta che tale sanzione sia stata scontata. 13 / 13 Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Casalpusterlengo ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 17 partecipando attivamente alla gara dal 12º del 2º tempo in sostituzione di altro calciatore. Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Casalpusterlengo non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visto l’art.10 2 del CGS. DELIBERA In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare alla società Casalpusterlengo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Casalpusterlengo l’ammenda di Euro 150,00così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Cani Renato della società Casalpusterlengo per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 26/9/2024 il dirigente accompagnatore sig. Curti Danilo della società Casalpusterlengo; e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata”.