DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALEGara del 19.03.2014 tra Real Borgogna e Pontida
– La società Pontida ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo – con la quale ha squalificato il calciatore Lucernini Christian sino al 27.05.2014 – in quanto dopo essere stato espulso per doppia ammonizione rientrava sul campo e colpiva l’arbitro con un calcio senza provocare particolare dolore, mantenendo nel contempo un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: l’arbitro, nel proprio rapporto, riferisce di aver ricevuto un calcetto che non gli provocava alcun dolore da parte del calciatore Lucernini, il quale successivamente, con fare ironico, abbandonava il campo.
Alla luce di quanto sopra, pur censurando il comportamento posto in essere dal calciatore, è emerso come quest’ultimo abbia solo leggermente toccato l’arbitro senza provocare alcun dolore. Tenuto altresì conto dei criteri generalmente adottati da questa commissione, si ritiene vi siano gli estremi per una lieve riduzione della sanzione.
Tanto premesso e ritenuto
riduce
a 6 giornate la squalifica comminata al calciatore Lucernini Christian e dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.