Nuova Selvino con un piede e mezzo in finalissima di Coppa Lombardia di Seconda. La giustizia sportiva ha infatti ribaltato il verdetto del campo della semifinale d’andata (1-0 per la Vires): è arrivato un 3-0 a tavolino a favore dei bergamaschi per un errore sulla “regola dei giovani” da parte della Vires. La squadra di Cologno Monzese è infatti rimasta in campo, a seguito delle sostituzioni dal 34′ del secondo tempo, solamente con un calciatore nato dall’anno 1995 in poi e priva del calciatore nato dall’anno 1996 in poi. Il match di ritorno è in programma giovedì sera al campo Falco di Albino ma mai come ora si può dire che per i bergamaschi la finale è davvero vicina. Chi va in finale affronterà i bresciani de La Sportiva, che hanno battuto la Nuova San Paolo nella doppia sfida di semifinale. Di seguito pubblichiamo il dispositivo integrale del giudice sportivo.Gara del 5 aprile 2018 Vires-Nuova Selvino (andata della semifinale di Coppa Lombardia)
La società Nuova Selvino mediante Pec in data 7 aprile 18 ore 23,26 ha presentato reclamo in ordine alla gara in oggetto.
Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 6-7-2017 Punto 3.2.6. pag. 33 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 368 del 19-6-2017 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 178/A del 19-6-2017 che dispone la: “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti” per la stagione sportiva 2017/2018 ed in proposito tale norma stabilisce che:
– gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo”.
Quindi il reclamo di che trattasi oltre ad essere stato inviato e giunto oltre il termine perentorio su indicato è inoltre privo dei requisiti richiesti di cui all’articolo 46 del CGS e conseguentemente è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.
Tuttavia dagli atti di gara si evince che la società Vires ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni dal 34º del 2º tempo solamente con un calciatore nato dall’anno 1995 in poi e priva del calciatore nato dall’anno 1996 in
poi: infatti dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Vires, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” nº 3 Palumbo Marco nato il 1-1-95; nº 4 Peroni Andrea nato il 5-4-95; nº 9 Costa Nicolò Francesco nato il 21-12-97 e nº 11 Frontino Mirko nato il12-10-95. Al 27º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Peroni Andrea nato il 5-4-95 col nº 14 Martellosio Davide nato il 13 -7 -1994; al 29º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Frontino Mirko nato il 12-10-95 col nº 17 Pileggi Bruno nato il 7 -6-1990; al 34º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Costa Nicolò Francesco
nato il 21-12-97 col nº18 Gianserra Alessandro nato il 13-5-91.
Quindi effettivamente dal 34° del 2º tempo la società Vires è rimasta con un solo calciatore nato nell’anno 1995 mancando quindi il calciatore nato dal 1996 in poi.
Considerato che il C.U. n. 1 del 6.07.2017 precisa al punto 3.2.6. lettera b) pag 35 che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc.
Infatti richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 6 -7-17 Punto3.2.4. A/3 lett b) pag. 21 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2017-18, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi
Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
– 1 calciatore nato dal 01.01.1995 e
– 1 calciatore nato dal 01.01.1996
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
– “espulsione dal campo”;
– casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
PQM DELIBERA
a) di comminare alla Società Vires la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.